Nel corso degli anni si sono susseguiti diversi provvedimenti normativi che hanno modificato la durata di validità delle CQC ottenute per documentazione (2018/2019 o 2020/2021).

Pertanto è opportuno controllare la scadenza registrata nella banca dati del Ministero dei Trasporti, che potrebbe risultare diversa rispetto a quella riportata sulla patente posseduta.

E’ possibile verificare la suddetta scadenza contattando i nostri uffici oppure registrandosi sul sito www.ilportaledellautomobilista.it.

Carta di Qualificazione del Conducente

Oltre alla patente di guida è obbligatorio possedere la Carta di Qualificazione del Conducente per coloro che effettuano professionalmente l’autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida sono richieste le patenti delle categorie C, CE, D e DE.

L’obbligo di condurre veicoli con la C.Q.C. decorre dal:

– 10 settembre 2008 per il trasporto persone;

– 10 settembre 2009 per il trasporto cose.

Pertanto, tutti coloro che avevano conseguito il KD entro il 09/09/2008 potevano richiedere la CQC per documentazione fino al 09/09/2013 e tutti coloro che avevano conseguito la patente C entro il 09/09/2009 potevano richiedere la CQC per documentazione fino al 09/09/2014.

Non è richiesto il possesso della C.Q.C. per i conducenti di veicoli utilizzati per trasporti privati e non commerciali di passeggeri o di merci e per quelli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente stesso nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non ne costituisca attività principale.

L’esenzione per conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio non si applica a coloro che sono assunti alle dipendenze di un impresa con la qualifica di autista ed ai conducenti di scuolabus nel caso che l’attività sia esercitata sia in conto proprio che per conto terzi.