L’articolo 126 bis, introducendo il regime della patente a punti, ha anche previsto la possibilità di frequentare corsi di aggiornamento che consentano di recuperare i punti persi.
E’ possibile iscriversi ai corsi dopo aver ricevuto la comunicazione dell’avvenuta sottrazione dei punti da parte del Ministero dei Trasporti. Non è possibile frequentare più di un corso per ogni comunicazione pervenuta.
I titolari di patente A-B-BE possono effettuare il corso per il recupero massimo di 6 punti, mentre i titolari di patente C-CE-D-DE possono effettuare il corso per il recupero massimo di 9 punti.
Il corso per il recupero massimo di 6 punti deve svolgersi entro un tempo massimo di 15 giorni, le lezioni non possono avere una durata superiore alle 2 ore giornaliere e sono consentite al massimo 4 ore di assenza che però devono essere obbligatoriamente recuperate. Si precisa che un numero di ore di assenza superiore a 4 comporta la ripetizione del corso (il partecipante, come da decreto, viene considerato assente dopo 15 minuti dall’inizio della lezione).
Il corso per il recupero massimo di 9 punti deve svolgersi entro un tempo massimo di 4 settimane, le lezioni non possono avere una durata superiori alle 2 ore giornaliere e sono consentite al massimo 6 ore di assenza che devono essere recuperate secondo le modalità sopra esposte.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che certifica il recupero dei punti. Il reintegro dei punti decorrerà dalla data di rilascio dell’attestazione di frequenza del corso.
Qualora il Centro Elaborazione Dati dei Dipartimento Terrestri ricevesse, in data anteriore a quella dell’attestato di frequenza del corso, la comunicazione di perdita totale del punteggio residuo, il conducente non potrà godere dei benefici del corso stesso e quindi dovrà sottoporsi ad esame di revisione.

E’ possibile conoscere il punteggio della propria patente chiamando da telefono fisso il numero 848 782 782 e digitando la propria data di nascita ed il proprio numero di patente.