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Carta di Qualificazione del Conducente
Oltre alla patente di guida è obbligatorio possedere la Carta di Qualificazione del Conducente per coloro che effettuano professionalmente l'autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida sono richieste le patenti delle categorie C, CE, D e DE.
L'obbligo di condurre veicoli con la C.Q.C. decorre dal:
- 10 settembre 2008 per il trasporto persone;
- 10 settembre 2009 per il trasporto cose.
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 05/05/2010 il decreto del 26 aprile 2010 recante modifiche al D.D. 7 febbraio 2007.
Pertanto, tutti coloro che avevano conseguito il KD entro il 09/09/2008 potranno ancora richiedere la CQC per documentazione fino al 09/09/2013 e tutti coloro che avevano conseguito la patente C entro il 09/09/2009 potranno ancora richiedere la CQC per documentazione fino al 09/09/2014.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 26 aprile 2010 - G.U. n. 103 del 5/5/2010
Modifiche al decreto 7 febbraio 2007 in materia di rilascio della Carta di qualificazione del conducente
Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri, ed in particolare l'art. 8, paragrafo 2, lettera b);
Visto il capo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante attuazione della citata direttiva 2003/59/CE, come modificato dal decreto legisl. 22 dicembre 2008, n. 214;
Visto il decreto dirigenziale del 7 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di «Rilascio della carta di qualificazione del conducente», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2007, S.O. n. 80, ed emanato ai sensi dell'art. 17 del citato decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni;
Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto dirigenziale 7 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di «rilascio della carta di qualificazione del conducente per documentazione», ed in particolare il comma 3 che preclude la possibilita' di ottenere una carta di qualificazione del conducente per documentazione trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso;
Ritenuto che il predetto termine possa essere procrastinato comunque nel rispetto dei principi posti dalla citata direttiva 2003/59/CE, in specie dagli articoli 4 e 8;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'art. 2 del decreto dirigenziale 7 febbraio 2007
1. All'art. 2 del decreto dirigenziale 7 febbraio 2007, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le parole: «trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «oltre la data del 9 settembre 2013 se abilita al trasporto di persone, e del 9 settembre 2014 se abilita al trasporto di cose»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le carte di qualificazione del conducente rilasciate ai sensi del presente articolo sono valide fino al 9 settembre 2013 se abilitano al trasporto di persone, ovvero fino al 9 settembre 2014 se abilitano al trasporto di cose.».
Roma, 26 aprile 2010
Il capo del Dipartimento: Fumero
Non è richiesto il possesso della C.Q.C. per i conducenti di veicoli utilizzati per trasporti privati e non commerciali di passeggeri o di merci e per quelli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente stesso nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non ne costituisca attività principale.
L’esenzione per conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio non si applica a coloro che sono assunti alle dipendenze di un impresa con la qualifica di autista ed
ai conducenti di scuolabus nel caso che l’attività sia esercitata sia in conto proprio che per conto terzi.
DECRETO 20 marzo 2008
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 2 maggio 2008)
Modifiche al decreto 7 febbraio 2007 recante «Rilascio della carta di
qualificazione del conducente»
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti terrestri
e il trasporto intermodale
Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e
formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali
adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;
Visto in particolare l'art. 4 della direttiva 2003/59/CE che
prevede l'esenzione dall'obbligo di qualificazione iniziale i
conducenti titolari di patente di guida della categoria D1, D1E, D e
DE rilasciata al piu' tardi entro due anni dalla data limite del
recepimento della direttiva stessa e, cioe', entro il 9 settembre
2008, e di patente di guida della categoria C1, C1E, C e CE
rilasciata al piu' tardi entro tre anni dalla data limite del
recepimento della direttiva stessa e, cioe', il 9 settembre 2009;
Visto il Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286
sull'attuazione della direttiva 2003/59/CE;
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286
che rinvia ad un decreto dirigenziale la fissazione delle modalita'
per il rilascio della carta di qualificazione del conducente ai
conducenti esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale;
Visto il decreto del capo del Dipartimento per i trasporti
terrestri del 7 febbraio 2007, recante disciplina in materia di«Rilascio della carta di qualificazione del conducente», ed in specie
l'art. 2 che stabilisce i termini per il rilascio della carta di
qualificazione del conducente in esenzione dall'obbligo della
frequenza del corso di formazione iniziale e del conseguente esame
prevedendo che sono esonerati da detti obblighi i conducenti
residenti in Italia e titolari del certificato di abilitazione
professionale di tipo KD o di patente di guida delle categorie C, CE,
D e DE rilasciati entro il 4 aprile 2007;
Vista la nota prot. EGP/AC/mcl/D(2008)404868 del 26 febbraio 2008
della Direzione generale dell'energia e dei trasporti della
Commissione europea che rileva come l'imposizione di una data
antecedente alla data limite stabilita dall'art. 4 della direttiva
2003/59/CE potrebbe determinare un trattamento di sfavore dei
conducenti italiani rispetto ai conducenti degli altri Stati membri «che hanno imposto una data coincidente alla data limite o comunque
posteriore rispetto a quella italiana. Infatti, i conducenti di tali
Stati membri avranno a disposizione un periodo piu' lungo per
ottenere il diritto di beneficiare dell'esenzione di qualificazione
iniziale»;
Decreta:
1. L'art. 2, comma 1, del decreto del capo del Dipartimento per i
trasporti terrestri 7 febbraio 2007 recante «Rilascio della carta di
qualificazione del conducente» e' sostituito dal seguente:
«La carta di qualificazione del conducente e' rilasciata, senza
obbligo di frequentare il corso di formazione iniziale e l'esame di
valutazione delle conoscenze ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ai conducenti residenti:
a) in Italia, titolari alla data del 9 settembre 2008 del
certificato di abilitazione professionale di tipo KD;
b) in Italia, titolari alla data del 9 settembre 2009 della
patente delle categorie C, CE;
c) in altri Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio
economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di
persone o di cose aventi sede in Italia, titolari, alla data del 9
settembre 2008 della patente di guida delle categorie D o DE, ovvero
alla data del 9 settembre 2009 della patente di guida delle categorie
C o CE;
d) in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio
economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di
persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data del 9
settembre 2008 delle patenti di guida equivalenti alle categorie D o
DE, ovvero, alla data del 9 settembre 2009 delle patenti di guida
equivalenti alle categorie C o CE;».
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare.
Roma, 20 marzo 2008
Il capo del Dipartimento: Fumero
DECRETO DIRIGENZIALE 7 febbraio 2007, n. 371 (G.U. n. 80 del 5.4.2007)
omissis
Art. 2 Rilascio della carta di qualificazione del conducente per documentazione
1. La carta di qualificazione del conducente è rilasciata, senza obbligo di frequentare il corso di qualificazione iniziale e l'esame di valutazione delle conoscenze ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, a conducenti residenti:
| a) |
in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, del certificato di abilitazione professionale di tipo KD; |
| b) |
in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, della patente di guida delle categorie C, C+E; |
| c) |
in altri Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, della patente di guida delle categorie C, C+E, D e D+E; |
| d) |
in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, della patente di guida equivalenti alle categorie C, C+E, D e D+E. |
2. La richiesta di rilascio della carta di qualificazione del conducente, nei casi di cui al comma 1, è presentata all'ufficio motorizzazione civile secondo le seguenti scadenze:
| a) |
dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere A, B, C, D, E, F dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto; |
| b) |
dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere G, H, I, J, K, L, M dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; |
| c) |
dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere N, O, P, Q, R dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; |
| d) |
dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere S, T, U, V, W, X, Y, Z dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. |
3. Non può più essere richiesta la carta di qualificazione del conducente ai sensi del presente articolo, trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. La validità delle carte di qualificazione del conducente rilasciate ai sensi del presente articolo decorre dal 10 settembre 2008 se abilita al trasporto di persone, ovvero dal 10 settembre 2009 se abilita al trasporto di cose.
omissis
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